Misure Decreto Legge 104/2020
- Dott.sa Stefania Scaccabarozzi
- 2 set 2020
- Tempo di lettura: 3 min
PROROGA AMMORTIZZATORI SOCIALI ”CIGo – CIG Deroga – FIS - FSBA”
La grande novità del Decreto Legge “Agosto” è che, con decorrenza dal 13 luglio 2020, vengono azzerati tutti i precedenti decreti relativi agli armonizzatori sociali.
Le ex 9 settimane + 5 sett. + 4 sett. da fruire (prima o dopo) il 31 agosto non possono essere più utilizzate.
Il decreto legge 104/20, concede con decorrenza retroattiva dal 13 luglio, ulteriori 18 settimane di ammortizzatori sociali da utilizzare entro il 31 dicembre 2020.
L’articolo uno del decreto legge 104/2020 specifica che i datori di lavoro possono fruire della CIGo, ecc. per una prima durata massima di nove settimane, incrementata poi di ulteriore nove settimane con apposite modalità.
Le prime nove settimane seguono la precedente normativa “Coronavirus” E non sono soggetti ad alcun addebito aggiuntivo per le aziende, mentre l’accesso alle ulteriore +9 settimane non è soggetta ad alcun addebito aggiuntivo solo per le ditte che, confrontando il fatturato del primo semestre 2020 con quello del 2019, abbiano avuto una riduzione del fatturato di almeno il 20%.
Diversamente, in caso di riduzione di fatturato inferiore al 20%, sarà dovuto un contributo addizionale del 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate.
Se non si registra alcuna riduzione del fatturato, il contributo addizionale dovuto è elevato al 18% di detta retribuzione globale.
SGRAVIO CONTRIBUTIVO AZIENDALE PROROGA
Nel caso in cui le aziende decidano di non ricorrere nuovamente agli ammortizzatori sociali, ma ne hanno fruito a maggio e giugno, beneficiano dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali fino a quattro mesi entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite.
Sono esclusi i premi e i contributi dovuti all’Inail.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO
I datori di lavoro che non hanno integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale per COVID-19 e dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali non potranno accedere alle procedure di licenziamento collettivo o individuale.
Il blocco dunque, prosegue in sostanza fino alla fine dell’anno 2020, vista la possibilità di CIG di ulteriori 9 + 9 settimane.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO O TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Il decreto legge contempla anche l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei contributi Inail, che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato e o trasformano contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2020.
Il beneficio è escluso per il settore domestico e per i rapporti di apprendistato.
Lo sgravio è valido per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, per un importo massimo pari a 8.060 € su base annua, riparametrato su base mensile.
PROROGA O RINNOVO CONTRATTI A TERMINE
Fino al 31 12 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza di causale.
VERSAMENTI DEGLI F 24 SOSPESI DURANTE L’EMERGENZA COVID-19
I versamenti F24 sospesi nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020 dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, secondo le seguenti modalità:
· Un importo pari al 50% entro il 16 settembre 2020 o mediante un massimo di quattro rate mensili a decorrere da tale data;
· Il restante importo del 50% entro il 16 gennaio 2021 o mediante un massimo di 24 rate mensili.
RADDOPPIO LIMITE ESENZIONE BENEFIT AZIENDALI
Limitatamente al periodo di imposta 2020, i “benefit in natura” erogati dall’azienda ai lavoratori non concorrono all’imponibile previdenziale e fiscale fino ad un massimo di 516,46 € (ex. 258,23€).
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