Amministratore ed assunto con contratto di lavoro subordinato: l’INPS fa chiarezza
- Dott.sa Stefania Scaccabarozzi
- 10 ott 2019
- Tempo di lettura: 2 min
L’amministratore di una società di capitali può essere assunto dalla stessa azienda con contratto di lavoro subordinato a tre condizioni:
- Il potere deliberativo diretto a formare la volontà dell’ente è affidato a un organo collegiale o a un altro organo espressione della volontà dell’ente;
- l’organo sociale è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell’organo collettivo o a quello di altri componenti dell’organo sociale;
- la persona in questione svolge mansioni estranee al rapporto sociale o attività non comprese nel potere di gestione che discende dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli sono state conferite.
L’Inps afferma che la carica di presidente del Cda di per sé non è incompatibile con il lavoro subordinato purché l’amministratore/dipendente sia soggetto alle direttive e alle decisioni dell’organo collegiale. La compatibilità sussiste anche quando viene conferito al presidente il potere di rappresentanza, perché questo non si estende automaticamente a poteri deliberativi.
È del tutto incompatibile con il lavoro dipendente, invece, la carica di amministratore unico. Quest’ultimo, infatti, in presenza anche di un rapporto di lavoro subordinato con la società dal medesimo gestita, di fatto, diviene datore di lavoro di sé stesso.
È da valutare caso per caso, invece, la posizione dell’amministratore delegato. La portata della delega conferita all’amministratore sarà rilevante ai fini dell’ammissibilità o meno della coesistenza tra carica sociale e lavoro dipendente. Se l’amministratore - prosegue l’Inps - ha una delega generale che implica la gestione globale della società senza necessità di interpellare il consiglio di amministrazione, dovrà essere esclusa la compatibilità. Diversamente, l’attribuzione all’amministratore del solo potere di rappresentanza o di specifiche deleghe non è ostativo all’istaurazione con lo stesso soggetto di un rapporto di lavoro subordinato.
Per valutare la compatibilità dovranno essere esaminati, caso per caso, i rapporti che intercorrono tra il soggetto delegato e il Cda, la pluralità e il numero degli amministratori, la facoltà di agire congiuntamente o disgiuntamente e gli elementi che caratterizzano la subordinazione.
(Fonte: ilSole24Ore)
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