Il Concordato Preventivo Biennale
- Dott.sa Stefania Scaccabarozzi
- 14 mar 2024
- Tempo di lettura: 2 min
CIRCOLARI PER LA CLIENTELA - n° 7 del 14 marzo 2024
Nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2024 è stato pubblicato il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 relativo alla riforma fiscale sull’accertamento attuativo della legge delega fiscale n. 111/2023. Il punto più innovativo della riforma è senz’altro costituito dal (controverso) concordato preventivo biennale (CPB) che consente al contribuente di accettare o meno la proposta dell’Amministrazione finanziaria di determinare in via preventiva e per due anni, rinnovabili, i redditi da assoggettare all’Irpef o Ires e all’Irap.
In via preliminare è il caso di sintetizzare la procedura di funzionamento e gli effetti del CPB, che di seguito verranno analizzati più approfonditamente:
1° step: l’AdE mette a disposizione dei contribuenti appositi software per mezzo dei quali essi comunicano i dati necessari affinché l’AdE elabori la proposta;
2° step: l’AdE formula la proposta di CPB, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e nel rispetto della sua capacità contributiva;
3° step: il contribuente, qualora volesse aderire, trasmette all’AdE la sua accettazione entro il termine per versare del saldo delle imposte, che per il primo anno di applicazione è prorogato al termine per la presentazione della dichiarazione.
Gli effetti che si producono con l’accettazione della proposta sono, invece, i seguenti:
1° effetto: il contribuente si obbliga a dichiarare gli importi concordati per i due periodi d’imposta oggetto di concordato, fatto salvo il verificarsi di casi eccezionali;
2° effetto: il reddito e il valore della produzione effettivamente conseguiti, quindi sia in misura superiore sia inferiore rispetto agli importi concordati, non sono fiscalmente rilevanti;
3° effetto: l’adesione non produce effetti ai fini Iva che quindi continua ad applicarsi secondo le modalità ordinarie;
4° effetto: il contribuente resta vincolato a tutti gli ordinari adempimenti previsti per le imposte sui redditi, per l’Irap e per l’Iva;
5° effetto: gli accertamenti di cui all’articolo 39 del Dpr n. 600/1973 non possono essere effettuati, fatto salvo il caso in cui, in esito all’attività istruttoria che è sempre consentita, l’AdE riscontrasse una delle cause di decadenza dal CPB;
6° effetto: i soggetti Isa godono dell’estensione dei benefici riconosciuti, ordinariamente, soli ai contribuenti più affidabili (comma 11 dell’articolo 9-bis, Dl n. 50/2017).
Nella Circolare trovate tutti gli aspetti principali del nuovo strumento.
Lo Studio è disponibile per qualunque chiarimento.
Cogliamo l’occasione per porgerVi distinti e cordiali saluti.
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