Comunicazione dei contratti di lavoro interinale conclusi nel 2024 - Circolare per la Clientela n° 3 del 15 gennaio 2025
- Dott.sa Stefania Scaccabarozzi
- 15 gen
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 14 feb
Gentile cliente,
ai sensi dell’art. 36 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015, entro il 31 Gennaio di ogni anno, i datori di lavoro devono comunicare alle OO.SS. l’utilizzo di lavoratori interinali dell’anno precedente.
Se avete utilizzato nell’anno 2024 lavoratori interinali, si prega di chiedere alle agenzie di somministrazione il prospetto dei lavoratori utilizzati per l’anno 2024 e di rinviarlo allo studio entro il 24/01/2025.
Sarà nostro compito effettuare la comunicazione alle OO.SS. (Organizzazioni sindacali)
In caso di inadempienza, la sanzione che scatta a seguito di verifica ispettiva, va da 250 a 1.250 euro.
La stessa sanzione si applica anche nel caso di:
mancato rispetto della parità di trattamento del lavoratore somministrato rispetto ai lavoratori direttamente alle dipendenze dell’utilizzatore (sanzione in capo al somministratore ed all’utilizzatore);
utilizzo della somministrazione in eccesso rispetto ai limiti numerici consentiti e, nelle ipotesi i cui essa è esplicitamente vietata.
Per le imprese che ricorrono alla somministrazione di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati e iscritti in apposito Albo (es. cooperative di lavoro o simili), è prevista un’ammenda di 50,00 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro svolta e ciò può comportare anche l’imputazione del reato di somministrazione fraudolente.
Verificate sempre che si tratti di un’agenzia di somministrazione e che la stessa sia autorizzata.
Vi ricordiamo, inoltre, che l’inserimento in azienda di lavoratori interinali che andrete ad effettuare nel 2025, deve essere immediatamente comunicato allo studio in modo da procedere con la registrazione obbligatoria sul Libro Unico del Lavoro.
Lo Studio rimane a disposizione per qualunque chiarimento e approfondimento necessario.
Studio Scaccabarozzi
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