RENTRI - Circolare n° 4 del 20 gennaio 2026
- Dott.sa Stefania Scaccabarozzi

- 3 giorni fa
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Gentile cliente,
la manovra 2026 prevede una drastica semplificazione per gli obblighi di iscrizione al RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) per la gestione dei rifiuti pericolosi, introducendo una serie di esclusioni anche a prescindere dal numero di dipendenti che sono destinate ad alleggerire il carico di adempimenti per le piccole attività produttive. Il tutto a condizione che sostituiscano il registro di carico e scarico con la conservazione progressiva per tre anni del formulario o del documento di conferimento rilasciato dal raccoglitore nell’ambito del circuito organizzato di raccolta.
Infatti, la legge di bilancio segna una correzione di percorso rispetto al disegno iniziale del RENTRI. Se la riforma precedente aveva previsto un'applicazione pressoché universale ai soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti, la modifica 2026 introduce principi di proporzionalità e ragionevolezza, escludendo categorie di operatori per i quali l'adempimento digitale comporterebbe costi amministrativi e investimenti informatici non commisurati alla realtà operativa.
Rimangono fuori dall'obbligo di iscrizione al RENTRI:
Le attività del “settore benessere”:
Acconciatori (ATECO 96.02.01);
Centri estetici (ATECO 96.02.02);
Tatuatori e piercing (ATECO 96.02.03, 96.09.02);
Istituti di bellezza
che producono anche rifiuti rappresentati da aghi, siringhe e taglienti (Codice Eer 180103*).
L'esclusione opera a prescindere dal numero di dipendenti e indipendentemente dal fatto che producano rifiuti pericolosi.
Produttori non organizzati come enti o impresa (ad esempio professionisti come medici, dentisti, veterinari o piccoli operatori economici).
La legge esclude esplicitamente:
· Medici (sia di base che specialisti)
· Odontoiatri
· Veterinari
· Studi legali (se non organizzati in forma societaria)
· Altre categorie di liberi professionisti
L'esclusione vale a patto che questi soggetti operino effettivamente al di fuori di strutture organizzate come impresa. Uno studio medico con dipendenti che rientra nella definizione di impresa rimane soggetto agli obblighi ordinari.
Il tutto, se costoro sostituiscono il registro di carico e scarico con la conservazione progressiva per tre anni del formulario (o del documento di conferimento rilasciato dal raccoglitore nell’ambito del circuito organizzato di raccolta in base all’articolo 183), anche ai fini del Mud. Se i registri sono tenuti in modo tradizionale, invece, occorre iscriversi.
Il calendario del RENTRI prevede tre finestre temporali di iscrizione. La terza e ultima finestra si estende dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 e riguarda i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10.
Dal 13 febbraio 2026, il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) diventa completamente digitale.
La procedura per procedere all’iscrizione è la seguente https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxONDAxNjgsLA==&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud#
La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico al RENTRI deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.


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