Premi di produzione - Circolare per la Clientela n° 8 del 12 febbraio 2026
- Dott.sa Stefania Scaccabarozzi

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Gentile cliente,
l’articolo 1, comma della legge 199/2025 (Bilancio 2026) introduce una misura sul fronte della fiscalità del lavoro, intervenendo sul regime dei premi di produttività e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili d’impresa. In particolare, la norma prevede che per gli anni 2026 e 2027 l’imposta sostitutiva già prevista dall’articolo 1, comma 182, della legge 208/2015 sia applicata con un’aliquota ulteriormente ridotta, pari all’1%, entro il limite complessivo di 5mila euro di premi annui.
Restano ferme le condizioni rigide e sostanziali previste dalla normativa di riferimento: i premi devono essere collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione, definiti attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali nel rispetto delle regole stabilite dal Dm 25 marzo 2016. Va ricordato che ai fini della determinazione dei premi di produttività è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.
Il beneficio fiscale opera entro il tetto massimo di 5mila euro complessivi, superato il quale le somme eccedenti tornano a essere assoggettate al regime ordinario.
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I benefici in esame trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80mila euro calcolato nell’anno precedente a quello di percezione dei premi o degli utili. Se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.
Tutte le circolari sono disponibili sul sito https://www.studioscaccabarozzi.com/
Lo Studio rimane a disposizione per qualunque chiarimento e approfondimento necessario.
Segreteria – Studio Scaccabarozzi


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