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Circolare n° 13 del 4 settembre 2026 - Modifiche alla determinazione del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti

  • Immagine del redattore: Dott.sa Stefania Scaccabarozzi
    Dott.sa Stefania Scaccabarozzi
  • 2 giorni fa
  • Tempo di lettura: 2 min

L’art. 2 del DLgs. 148/2026 ha modificato la disciplina relativa alla determinazione del valore del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.


VALORE DEL FRINGE BENEFIT

Resta ferma la regola generale di cui all’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, che prevede di assumere, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, il 50% dell’importo corrispon-dente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Tale percentuale è ridotta al:

  • 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;

  • 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.


Il valore del fringe benefit è incrementato:

  • del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione;

  • del 5% in presenza di accessori o di allestimenti (c.d. “optional”) dell’auto aziendale non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore.


Decorrenza

Le nuove disposizioni operano dal periodo d’imposta 2026 e si applicano anche ai veicoli concessi nel 2025 che non rientrano nella disciplina transitoria.


DISCIPLINA TRANSITORIA

Secondo la nuova disciplina transitoria di cui all’art. 1 co. 48-bis della L. 207/2024, la modalità di determinazione del fringe benefit vigente al 31.12.2024 (quindi in base alle emissioni di anidride carbonica del veicolo) continua a trovare applicazione per:

  • i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall’1.7.2020 al 31.12.2024;

  • i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31.12.2024 e concessi in uso promiscuo dall’1.1.2025 al 31.12.2025 (in luogo del precedente termine del 30.6.2025).


Il regime transitorio è applicabile anche ai casi di veicoli riassegnati a dipendenti diversi dal primo assegnatario.

Per i veicoli che rientrano nella disciplina transitoria è, inoltre, previsto:

  • l’incremento del 50% del valore del fringe benefit dopo il quinto anno di prima immatricolazione;

  • l’incremento forfetario del 5% del valore del fringe benefit per optional (sono comunque fatti salvi i comportamenti assunti dai datori di lavoro fino al 31.12.2025).

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