Circolare n° 13 del 4 settembre 2026 - Modifiche al concordato preventivo biennale (CPB)

L’art. 28 del DLgs. 148/2026 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale (CPB), i cui interventi si applicano a decorrere dal biennio d’imposta 2026-2027.
Sono introdotti alcuni incentivi per i contribuenti che, una volta terminato il biennio di CPB, decidono di rinnovare l’adesione per il biennio successivo.
ADESIONE AL CPB IN ASSENZA DEI REQUISITI D’ACCESSO
L’adesione al CPB è priva di effetti se espressa in assenza dei requisiti di cui all’art. 10 co. 1 e 2 del D.Lgs. 13/2024, ossia se il contribuente non applica gli ISA e se risultano debiti per tributi ammini-strati dall’Agenzia delle Entrate e contributivi di importo superiore a 5.000,00 euro nell’anno antecedente a quelli cui si riferisce la proposta. Viene corrispondentemente soppressa la causa di decadenza dal CPB legata alla carenza dei predetti requisiti.
La previsione del nuovo art. 10 co. 2-bis del DLgs. 13/2024 trova applicazione a decorrere dal concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027.
CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CPB
Modifica della compagine sociale - Rinnovo del CPB
Secondo l’art. 11 co. 1 lett. b-quater del D.Lgs. 13/2024, per le società di persone e le associazioni professionali, la modifica della compagine sociale, che si verifichi nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, impedisce l’adesione al CPB nel caso in cui
aumenti il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più soci o associati in caso di decesso.
L’art. 28 del DLgs. 148/2026 ha integrato la disposizione prevedendo che, in caso di rinnovo del CPB, la causa di esclusione non si applica in caso di ingresso di soci o associati che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ovvero abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000,00 euro. La nuova previsione si applica a partire dal CPB 2026-2027.
La disposizione è stata inserita, con analoga decorrenza, anche nella causa di cessazione dal CPB di corrispondente tenore, prevista nell’art. 21 del DLgs. 13/2024.
Professionista e associazione professionale/STP/STA partecipata
L’art. 11 co. 1 del DLgs. 13/2024 dispone l’esclusione dal CPB per:
il contribuente che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo professionale e, contemporaneamente, partecipa a un’associazione professionale o a una STP, ovvero a una STA; questa causa di esclusione non opera se l’ente collettivo aderisce al CPB per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato (lett. b-quinquies);
l’associazione professionale o la STP, ovvero la STA, nelle ipotesi in cui non aderiscono al CPB, nei medesimi periodi d’imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo professionale (lett. b-sexies).
A partire dal CPB 2026-2027, per effetto delle modifiche apportate dal DLgs. 148/2026, il vincolo all’adesione congiunta al concordato è operativo solo quando l’attività del professionista e quella svolta dall’ente collettivo sono soggette al medesimo ISA. In sostanza, le modifiche mirano a specificare che:
la causa di esclusione di cui alla lett. b-quinquies) opera laddove l’ente collettivo eserciti attività riconducibili al medesimo ISA applicato individualmente dal professionista;
la causa di esclusione di cui alla lett. b-sexies) opera qualora tutti i soci o gli associati dichiarino individualmente redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di attività riconducibili al medesimo ISA applicato dall’ente collettivo.
Pertanto, nessuna preclusione al CPB si verifica se i soggetti (soci/associati ed ente collettivo) svolgono attività riconducibili a ISA diversi. La nuova previsione si applica a partire dal CPB 2026-2027.
Queste previsioni sono state inserite, con analoga decorrenza, anche alle cause di cessazione dal CPB di corrispondente tenore, previste dall’art. 21 del DLgs. 13/2024.
Adesione al CPB in presenza di una causa di esclusione
L’adesione al CPB è priva di effetti se espressa in presenza di una causa di esclusione di cui all’art. 11 del DLgs. 13/2024. Viene corrispondentemente soppressa la causa di decadenza dal CPB legata alla carenza dei predetti requisiti.
La previsione del nuovo art. 11 co. 1-bis del DLgs. 13/2024 trova applicazione a decorrere dal concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027.
CAUSE DI DECADENZA DAL CPB
Il sistema delle cause di decadenza dal CPB è stato oggetto di modifiche da parte del DLgs. 148/2026, a decorrere dal biennio d’imposta 2026-2027.
Carenza dei presupposti per l’adesione al CPB
È stata soppressa l’ipotesi di decadenza collegata all’assenza dei requisiti d’accesso e alla presenza di cause di esclusione dal CPB in sede di adesione al concordato. Al ricorrere di tali situazioni, l’adesione al CPB è priva di effetti.
Presentazione di dichiarazioni integrative
Sono state anche modificate le cause di decadenza che dipendono da errori ed omissioni commessi dal contribuente in dichiarazione.
A decorrere dal CPB 2026-2027, infatti, la presentazione di una dichiarazione integrativa del modello REDDITI su cui si basa la proposta di CPB non costituisce più una causa di decadenza. Viene ammesso il ricalcolo del reddito e del valore della produzione netta concordati quando si renda neces-sario modificare o integrare la dichiarazione dei redditi per rimuovere errori od omissioni relativi a ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato. Le sanzioni correlate alle violazioni possono essere definite mediante ravvedimento operoso.
Sempre a partire dal CPB 2026-2027, però, determina la decadenza dal CPB l’emersione, a seguito di accertamento, per il periodo d’imposta precedente a quelli oggetto del concordato, di errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30% rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordati.
In sostanza se l’errore o l’omissione nella dichiarazione vengono corretti spontaneamente con il ricorso al ravvedimento operoso, il contribuente dovrà ricalcolare i valori concordati e il CPB continuerà ad essere applicato tenendo conto dei nuovi valori. Diversamente, se l’errore o l’omissione vengono rilevati in sede di accertamento e sono tali da determinare uno scostamento superiore al 30%, si determina la decadenza dal CPB.
REGIME PREMIALE ISA IN CASO DI RINNOVO DEL CPB
A partire dal CPB 2026-2027, il rinnovo del concordato viene premiato attraverso l’incremento di alcuni benefici del regime premiale ISA. In particolare, è disposto:
l’aumento a 70.000,00 euro annui della soglia di esonero per l’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione di crediti relativi alle imposte dirette e IRAP;
l’aumento a 100.000,00 euro annui della soglia di esonero per l’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA;
l’aumento a 100.000,00 euro annui della soglia di esonero per l’apposizione del visto di conformità e per la prestazione della garanzia per i rimborsi IVA;
l’anticipazione di 2 anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.
Inoltre, per i contribuenti che hanno aderito per un primo biennio al CPB e decidono di rinnovare l’adesione per il biennio 2026-2027 è previsto il ricorso ai pagamenti rateali senza interessi per il versamento delle imposte dovute, per le medesime annualità, a titolo di saldo e acconto.
MAGGIORAZIONE DEGLI ACCONTI D’IMPOSTA IN CASO DI RINNOVO DEL CONCORDATO - ESCLUSIONE
L’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che le maggiorazioni degli acconti IRPEF/IRES e IRAP non sono dovute in caso di rinnovo del CPB in modo continuativo. Ad esempio, tali maggiorazioni non sono dovute da parte dei contribuenti che, avendo aderito al CPB per il biennio 2024-2025, rinnovano l’adesione per il biennio immediatamente successivo 2026-2027 (FAQ Agenzia delle Entrate 3.6.2026 n. 2).
Per effetto del DLgs. 148/2026, il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate è stato recepito normativamente nell’art. 20 co. 3-bis del DLgs. 13/2024.


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