top of page

DL 21.6.2022 n. 73 convertito (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”) -Principali novità apportate

  • Immagine del redattore: Dott.sa Stefania Scaccabarozzi
    Dott.sa Stefania Scaccabarozzi
  • 24 ago 2022
  • Tempo di lettura: 7 min

1 PREMESSA


Con il DL 21.6.2022 n. 73, pubblicato sulla G.U. 21.6.2022 n. 143 ed entrato in vigore il 22.6.2022, sono state emanate misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, disposizioni finanziarie e interventi sociali (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”).


Il DL 21.6.2022 n. 73 è stato convertito nella L. 4.8.2022 n. 122, pubblicata sulla G.U. 19.8.2022 n. 193 ed entrata in vigore il 20.8.2022, pre­ve­­­dendo nume­rose novità rispetto al testo originario.


Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 73/2022.



2 DETRAZIONI EDILIZIE - OPZIONE PER LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO O LA CESSIONE DEL CREDITO - CESSIONE DEI CREDITI


L’art. 40-quater del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, modifica ancora una volta la disciplina recata dall’art. 121 co. 1 del DL 34/2020 concernente la cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi “optabili”.



2.1 QUARTA O ULTIMA CESSIONE A FAVORE DI CORRENTISTI - DECORRENZA


In sede di conversione del DL 73/2022, infatti, è stato abrogato l’art. 57 co. 3 del DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. DL “Aiuti”) il quale stabilisce che “le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b) [dello stesso DL 50/2022, n.d.r.], si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022”.

In seguito a detta abrogazione, quindi, ai sensi dell’art. 121 co. 1 del DL 34/2020, come da ultimo modificato dall’art. 14 co. 1 lett. b) del DL 50/2022, per le comunicazioni (prima cessione o sconto in fattura) presentate anche in data anteriore all’1.5.2022, la quarta e ultima cessione può essere effettuata dalle banche, ovvero dalle “società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385” a favore dei “soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”, ossia a favore di tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei al­l’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

La sola norma che definisce la decorrenza della modifica normativa operata dall’art. 14 co. 1 lett. b) del DL 50/2022 rimane, infatti, quella recata dal co. 1-bis dell’art. 14 del DL 50/2022 (inserito in sede di conversione) ai sensi del quale “Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [fissata al 16.7.2022, n.d.r.], fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

Nella sostanza, l’ampliamento della platea dei potenziali “acquirenti finali” dovrebbe valere anche per tutti i crediti di imposta “generati” da comunicazioni di opzione dello sconto in fattura applicato dal fornitore, oppure di opzione della “prima cessione” effettuata direttamente dal beneficiario della detrazione, presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate prima del 16.7.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 50/2022).



2.2 PRECEDENTI CESSIONI POSSIBILI


Rimane ferma la possibilità per il beneficiario delle detrazioni fiscali di optare, in luogo della fruizione nella propria dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”.

Dopo una prima cessione (direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo) a favore di qualsivoglia terzo cessionario, rimangono possibili due ulteriori cessioni a favore però soltanto di “soggetti vigilati” e un’ultima cessione a favore dei correntisti.



3 CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS - ELIMINAZIONE DEL LIMITE “DE MINIMIS


L’art. 40-quater del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, abrogando l’art. 2 co. 3-ter del DL 50/2022 convertito, elimina, ai fini della fruizione dei crediti d’imposta riconosciuti alle im­prese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, l’obbligo del rispetto dei limiti “de mini­mis”.



4 PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT - RIPRISTINO DEL PRE­CEDENTE TERMINE


Per effetto delle modifiche all’art. 3 co. 2 del DL 73/2022 apportate in sede di conversione in legge, è stato ripristinato il termine di presentazione degli elenchi periodici INTRASTAT entro il giorno 25 del mese successivo a quello del periodo (mese o trimestre) di riferimento.

La versione originaria dell’art. 3 co. 2 del decreto aveva invece fissato il termine nell’ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) cui gli elenchi stessi sono riferiti.

Decorrenza

Il ripristino del precedente termine di presentazione degli elenchi INTRASTAT è in vigore dal 20.8.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2022).

Il termine del giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, pertanto, dovrebbe tornare applicabile per i termini non ancora decorsi alla suddetta data.

Secondo questa impostazione, gli elenchi INTRASTAT riferiti al mese di luglio 2022 dovrebbero quindi essere presentati entro il 25.8.2022 (e non più entro il 31.8.2022).



5 REGISTRI CONTABILI TENUTI CON SISTEMI ELETTRONICI


L’art. 1 co. 2-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, interviene sull’art. 7 co. 4-quater del DL 357/94, norma in virtù della quale la tenuta di qualsiasi registro contabile con si­ste­­mi elettronici su qualsiasi supporto si considera regolare anche in difetto di trascrizione dei me­de­simi su carta nei termini di legge (ossia, entro tre mesi da quello per la presentazione della di­chia­­razione dei redditi), a condizione che in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risul­ti­no aggiornati e vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in lo­ro presenza.

Per effetto delle modifiche, la disposizione riguarda non solo più la tenuta, ma anche “la conser­vazione” dei registri contabili elettronici. Inoltre, la regolarità dei registri è riconosciuta non solo più in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche “di conservazione so­sti­tutiva digitale” ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale.

Decorrenza

La modifica è in vigore dal 20.8.2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2022.



6 RAZIONALIZZAZIONE DELLE DEDUZIONI IRAP PER LAVORO A TEMPO INDETERMINATO


A seguito della conversione in legge, l’art. 10 del DL 73/2022 conferma l’indicazione semplificata, nella dichiarazione IRAP, del costo deducibile dei dipendenti a tempo indeterminato, consentendo peraltro di compilare il modello IRAP 2022 secondo le “vecchie” regole.



6.1 DISCIPLINA APPLICABILE ANTE MODIFICHE


In base alla disciplina vigente ante modifiche, al fine di dedurre interamente il costo dei dipendenti a tempo indeterminato, il contribuente doveva:

· innanzitutto, applicare le deduzioni riconosciute a fronte dell’impiego di personale a tempo indeterminato già vigenti precedentemente al 2015;

· poi, se la sommatoria delle citate deduzioni era inferiore alle spese dei dipendenti a tempo indeterminato sostenute nel periodo d’imposta, applicare l’ulteriore deduzione prevista dall’art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/97 fino a concorrenza dell’intero importo dell’onere sostenuto.


Tale impostazione rendeva complessa la compilazione della dichiarazione IRAP, costringendo i contribuenti a scomporre l’onere complessivo sostenuto per i dipendenti a tempo indeterminato tra i diversi righi deputati all’accoglimento delle relative deduzioni.



6.2 DISCIPLINA APPLICABILE POST MODIFICHE


La modifica normativa risolve alla radice ogni questione:

· da un lato, disponendo la deducibilità del costo complessivo per il per­sonale dipendente con contratto a tempo indeterminato;

· dall’altro, lasciando in vigore le ulteriori deduzioni soltanto con rife­ri­mento ai lavoratori assunti con differente contratto che già attual­mente possono fruirne (es. addetti alla ricerca e sviluppo, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali, ecc.).



6.3 DECORRENZA E REGIME TRANSITORIO


Le novità introdotte si applicano dal periodo d’imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) e, dunque, dal 2021 per i soggetti “solari”, consentendo di semplificare già la compilazione della dichiarazione IRAP 2022.

Peraltro, in sede di conversione in legge è stato stabilito che, per il primo anno di applicazione del­le nuove disposizioni, resta possibile, ove ritenuto più agevole, compilare il modello IRAP 2022 sen­za considerare le modifiche introdotte (e, quindi, sulla base delle attuali istruzioni alla dichiarazione).



7 CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI - RILEVANZA NEL PERIODO DI IMPU­TAZIONE IN BILANCIO


L’art. 8 co. 1-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, stabilisce che i componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale) per effetto della correzione di errori contabili assumono immediato rilievo fiscale (fatta eccezione per i componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa) nell’esercizio in cui viene corretto l’errore, non solo ai fini IRES (come inizialmente previsto dal DL 73/2022) ma anche ai fini IRAP, senza che sia, invece, necessaria (come era stato previsto dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.9.2013 n. 31) la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore.

Decorrenza

La modifica si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022 e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, a partire dal 2022.

La semplificazione sembrerebbe trovare applicazione in relazione agli errori corretti nel 2022 (per i soggetti “solari”) e relativi a componenti di reddito di competenza di precedenti esercizi.



8 VALUTAZIONE DEI TITOLI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE - ISCRI­ZIO­NE ALL’ULTIMO VALORE DI BILANCIO


I co. 3-octies - 3-decies dell’art. 45 del DL 73/2022, inseriti in sede di conversione in legge, introducono una deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente ai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile di mantenere i me­desimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di rea­lizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carat­tere durevole.

Le modalità attuative contabili saranno stabilite dall’Organismo italiano di contabilità.

Il regime derogatorio si applica anche alle imprese di assicurazione. In tal caso, sono previsti un ap­posito potere regolamentare in capo all’IVASS e specifici obblighi in merito alla distribuzione degli utili derivanti dalla mancata svalutazione.

Decorrenza

La deroga, prevista in considerazione dell’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, si applica con riferimento all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del DL 73/2022 e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, in riferimento all’esercizio 2022.

La disposizione potrà, peraltro, essere prorogata, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari.



9 CONTROLLI FORMALI DELLE DICHIARAZIONI PRECOMPILATE PRE­SEN­TATE MEDIANTE PROFESSIONISTI O CAF - RIDUZIONE DAL 2023


L’art. 6 del DL 73/2022, modificato in sede di conversione in legge, prevede un’ulteriore riduzione dei controlli formali, ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73, in relazione alle dichiarazioni precompilate che vengono presentate mediante un professionista o un CAF.



9.1 CARATTERISTICHE DEI NUOVI CONTROLLI FORMALI

Viene infatti stabilito che:

· se la dichiarazione precompilata non viene modificata, non si effettua più il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;

· il controllo formale, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, avviene solo più in caso di modifiche della dichiarazione precompilata;

· il controllo formale non è comunque effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è più richiesta la conservazione della documentazione;

· il professionista o il CAF deve verificare, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata;

· in caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli do­cumenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

 
 
 

Comments


bottom of page