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Detrazione IRPEF per le spese di frequenza delle università non statali

  • Immagine del redattore: Dott.sa Stefania Scaccabarozzi
    Dott.sa Stefania Scaccabarozzi
  • 29 feb 2024
  • Tempo di lettura: 1 min

CIRCOLARI PER LA CLIENTELA - n° 6 del 29 febbraio 2024


Per effetto delle modifiche apportate dalla L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 15 co. 1 lett. e) del TUIR, la detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso:


  • Università statali (senza limiti di importo);

  • Università non statali, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Università e della Ricerca), tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.

In attuazione della disciplina in esame, con il DM 7.12.2023 n. 1577 (pubblicato sulla G.U. 30.1.2024 n. 24), il Ministero dell’Università e della ricerca ha quindi individuato l’importo mas-simo detraibile dall’IRPEF lorda delle spese per la frequenza di Università non statali in relazione al periodo d’imposta 2023 (modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024), rimasto invariato rispetto all’importo per il 2022 e 2021.


Lo Studio è disponibile per qualunque chiarimento.

 

Cogliamo l’occasione per porgerVi distinti e cordiali saluti.




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